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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.24.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 1063

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2022  [ apri ]
8.24.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. In caso di mancata corresponsione dell'indennità o del rimborso spese si richiede al soggetto cui compete l'obbligo, di provvedere alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove la regolarizzazione non venga adempiuta entro trenta giorni dalla sua richiesta, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto sul quale ricade l'obbligo di corresponsione, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. Nei casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. Nei casi di cessazione del tirocinio per le motivazioni di cui alla presente disposizione, è fatto salvo il periodo formativo già svolto dal tirocinante.

ident. 8.25.8.26.