Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
f-bis) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
f-ter) garanzie di una formazione generale, certificata e riconosciuta ai tirocinanti a tutti gli effetti, con una durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, integrata da una formazione specifica che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta nella struttura del soggetto ospitante, e non può essere inferiore a quanto definito nell'Accordo Stato/regioni n. 221/2011.