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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.03.  nelle commissioni riunite VII-XI in sede referente riferita al C. 1063

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2022  [ apri ]
11.03.
approvato

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

11.03.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.