Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di neodiplomati e neolaureati)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i neodiplomati e neolaureati che hanno conseguito il titolo di studio nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, il limite di dodici mesi di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.».