Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Possono accedere ai tirocini curricolari gli studenti che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età nonché gli studenti iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, che abbiano compiuto 15 anni.