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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.24.  nelle commissioni riunite VII-IX in sede referente riferita al C. 1056

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2020  [ apri ]
2.24.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   m)
individuare la nozione di falsa informazione e della linea di confine tra l'espressione di opinioni di parte e come tali legittime e la diffusione di dati falsi a fini propagandistici per arrivare ad una definizione comune della nozione di disinformazione;
   n) verificare il ruolo della pubblicità nella diffusione delle false notizie anche in relazione alle inserzioni pubblicitarie sui siti internet il cui maggior richiamo si basi sul sensazionalismo di notizie false;
   o) valutare il rafforzamento delle autorità di regolazione e controllo e dei Co.Re.Com, prevedendo che i motori di ricerca siano soggetti alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   p) valutare l'opportunità di prevedere una procedura cautelare con finalità sanzionatorie presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che preveda una valutazione sulla falsità o meno di una notizia entro 48 ore dalla sua diffusione, nonché se la stessa sia stata diffusa intenzionalmente, artificialmente o in maniera automatizzata, con la possibilità di erogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e sospensive;
   q) valutare la possibilità di costituire un Comitato consultivo sull'audiovisivo all'interno dell'Autorità garante per le comunicazioni dotato di poteri sospensivi anche per via elettronica;
   r) valutare l'opportunità di promuovere attraverso la televisione di Stato campagne di informazione sull'accesso consapevole e responsabile alle notizie in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti;
   s) verificare l'opportunità di elaborazione di procedure tecnologiche e sanzionatorie contro la modellazione del linguaggio, garantendo che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale siano progettati secondo precisi canoni di non discriminazione;.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Qualora la Commissione nella sua attività di indagine rilevi la diffusione di informazioni false che vedono coinvolto un giornalista, informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente Consiglio di disciplina territoriale.