stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.56. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
2.56.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I permessi di soggiorno rilasciati a cittadini ucraini e in corso di validità alla data del 1° gennaio 2022, sono trasformati in permessi di soggiorno di protezione temporanea e sono prorogati di sei mesi, con rinnovo automatico di ulteriori sei. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di richiesta di rinnovo e di rilascio dei suddetti permessi di soggiorno.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.