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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.54. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
2.54.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai cittadini ucraini che hanno lasciato il loro Paese e hanno fatto richiesta di un permesso di soggiorno per protezione temporanea e abbiano, altresì, un familiare regolarmente soggiornante in Italia, è consentito, in deroga ai requisiti richiesti, di presentare domanda di coesione familiare ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini della concessione di permesso di soggiorno per motivi familiari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di richiesta e di rilascio del suddetto permesso di soggiorno.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.