stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.8.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia da almeno tre anni»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
   2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

  Conseguentemente, al capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: nato in Italia o.