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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.634. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.634.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo straniero e l'apolide possono acquistare la cittadinanza se ne fanno dichiarazione presentata all'ufficiale di stato civile del comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge allorché abbiano mantenuto il soggiorno regolare in Italia fin dall'inizio dell'ultimo ciclo scolastico completato che avevano iniziato in Italia durante la minore età e si trovino in una delle seguenti situazioni:

   a) durante la minore età si trovavano nelle condizioni indicate nell'articolo 4, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge;

   b) durante la minore età lo straniero o l'apolide, che aveva fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, era stato ivi regolarmente soggiornante da almeno sei anni, aveva frequentato in Italia un ciclo scolastico di almeno cinque anni con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale per complessivi cinque anni con il conseguimento di una qualifica professionale.