Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 non devono avere, a carico proprio o dei famigliari, provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, giudiziari o di condanna, anche non definitiva, nonché concreti elementi di pericolosità sociale o di non irreprensibilità della condotta. Ai medesimi fini, gli stessi devono avere un reddito pari a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e devono assolvere regolarmente gli obblighi fiscali.».