Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'apolide che risiede legalmente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno undici anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».