Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 9-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate sul riconoscimento della cittadinanza di ascendenti oltre il primo grado, è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.».