Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un tempo pari a cinque anni dall'estinzione della pena. Tale periodo di interdizione può essere ridotto fino alla metà se il minore accetta di svolgere percorsi di reinserimento o di servizio sociale da definire in fase di giudizio.