Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 280 e 285 del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un tempo pari a venti anni dall'estinzione della pena. Questo periodo di interdizione può essere ridotto di fino a un quarto se il minore accetta di svolgere percorsi di reinserimento o di servizio sociale da definire in fase di giudizio.