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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.08. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il minore condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 280 e 285 del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un tempo pari a venti anni dall'estinzione della pena. Questo periodo di interdizione può essere ridotto di fino a un quarto se il minore accetta di svolgere percorsi di reinserimento o di servizio sociale da definire in fase di giudizio.