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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.07.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il minore di cui all'articolo 1 condannato per un delitto colposo per il quale la legge preveda una pena superiore nel suo massimo a due anni, è interdetto dall'acquisto della cittadinanza per un periodo di tempo pari al doppio della pena comminata a partire dall'estinzione della condanna. Tale interdizione può essere ridotta fino alla metà se il minore si sottopone a specifici programmi di reinserimento sociali da definire in sede di giudizio.