Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore condannato con recidiva è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un periodo non inferiore a sette anni. L'interdizione può essere ridotta di fino a un terzo se l'istante si sottopone a percorsi di reinserimento sociale da stabilire in fase di giudizio.