Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore straniero sottoposto a procedimento giudiziario è sospeso dall'ottenimento della cittadinanza fino alla conclusione dell'iter processuale. In caso di condanna il minore è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza, dal momento dell'estinzione della pena per un periodo di tempo non inferiore alla durata della stessa.