Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore di cui all'articolo 1, che commette un reato di cui al Libro II, Titoli XII o XIII del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un lasso di tempo non inferiore a due anni e non superiore a tre dall'estinzione della pena comminata.