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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.018. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.018.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il minore straniero che ha fatto domanda di cittadinanza vede tale domanda sospesa qualora riporti una condanna in primo o secondo grado per uno dei reati previsti nel Libro II, Titoli VI, XII e XIII del codice penale.
  2. Se alla fine dell'iter giudiziario riporta una condanna definitiva per uno dei reati di cui al comma precedente, il minore suddetto è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per non meno di sei anni.