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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.017. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.017.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il minore straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano sottoposti a procedimento penale per i delitti previsti nel Libro II, Titolo I, Capi I, II, III del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza fino a sentenza definitiva. In caso di condanna per i delitti di cui al comma 1, il rilascio della cittadinanza per detto minore è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'estraneità ai fatti e della non pericolosità sociale del soggetto.