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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.014. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.014.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il minore di cui all'articolo 1, condannato per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo II, Capo II, del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza dal momento dell'estinzione della pena, per un periodo pari al doppio della durata della condanna comminata. La revoca dell'interdizione è subordinata al buon esito di appositi percorsi di reinserimento sociale da stabilire in sede di giudizio e ad una valutazione della pericolosità sociale dell'istante da parte dell'autorità giudiziaria.