Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore condannato in via definitiva per un reato non colposo o che sia stato sottoposto a misure cautelari è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un lasso di tempo non inferiore a tre anni dall'estinzione della pena o dalla fine dei provvedimenti cautelari.