Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore condannato in via definitiva per un reato non colposo o che è stato sottoposto a misure cautelari, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un lasso di tempo non inferiore a cinque anni dall'estinzione della pena o dalla fine dei provvedimenti cautelari.
2. Il riacquisto del diritto limitato di cui al comma 1 è subordinato a una valutazione di non pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.