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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.010.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il minore di cui all'articolo 1 sottoposto a procedimento giudiziario o condannato in via definitiva per un delitto non colposo, per il quale la legge preveda una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, è interdetto dall'acquisto della cittadinanza per un periodo eguale a quello della pena comminata.
  2. Qualora la condanna di cui al comma 1 sia inflitta ad un minore avente già dei reati in giudicato, l'interdizione è aumentata del doppio.