stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.53. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
2.53.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il testo unico delle norme regolamentari di cui al comma 2, deve altresì disciplinare i seguenti aspetti:

   1) i requisiti economici richiesti per la concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con esclusione della domanda presentata dall'apolide o dal rifugiato, determinando il reddito necessario in riferimento esclusivamente al reddito del triennio precedente la presentazione dell'istanza, al fine di verificare la complessiva situazione di stabilità reddituale, con riguardo all'effettiva disponibilità da parte del richiedente di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale per il richiedente, fermo restando che sono fonti di reddito anche ammortizzatori sociali e prestazioni sociali nonché i redditi del coniuge convivente e di altri familiari conviventi e soggetti all'obbligo alimentare;

   2) la residenza legale, da intendersi in conformità al codice civile, in modo da non penalizzare le persone stabilmente presenti sul territorio italiano, ma escluse anche temporaneamente dall'iscrizione anagrafica, nonché la valutazione positiva ai fini del soggiorno regolare del richiedente nel territorio italiano di eventuali spostamenti temporanei del richiedente verso altri Stati dell'UE, avvenuti prima o dopo la presentazione della domanda di acquisto della cittadinanza, i quali siano stati legalmente effettuati ai sensi delle norme italiane ed europee che consentono periodi di studio o di lavoro in altri Stati membri dell'Unione europea;

   3) la richiesta di certificazione di carichi pendenti e di condanne penali del richiedente, la quale può riguardare soltanto periodi successivi al compimento di 14 anni di età del richiedente vissuti in Italia o in altri Stati;

   4) la semplificazione e la velocizzazione della legalizzazione dei documenti necessari per l'istanza in materia di cittadinanza richiesti tramite le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, considerando ricevibili le istanze in materia di cittadinanza anche allorché siano allegati documenti in attesa di legalizzazione e si documenti che l'appuntamento per la legalizzazione sia stato preso, anche allorché i tempi di legalizzazione supererebbero la validità del documento stesso e la legalizzazione dei documenti sia in corso, fermo restando il criterio generale dell'autocertificazione nella trasmissione di atti tra pubbliche amministrazioni, estendendo altresì la vigente esenzione a favore di chi possa dimostrare di non poter reperire la documentazione dalle amministrazioni dei Paesi di origine a causa di difficoltà oggettive o di motivi politici o religiosi o di persecuzione, in modo che l'amministrazione possa valutare se ne sussistono le ragioni;

   5) la semplificazione dei modi e dei tempi di convocazione per il giuramento presso i comuni in modo che i tempi del giuramento siano comunque fissati prima dei sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento o concessione della cittadinanza;

   6) la previsione che lo straniero legalmente residente in Italia abbia la facoltà di presentare le domande di concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche due anni prima del decorso del termine indicato nella stessa lettera, fermo restando l'acquisto della cittadinanza soltanto dopo il decorso di tale termine, senza che siano cessati gli altri requisiti;

   7) la previsione che i termini di durata dei procedimenti amministrativi in materia di cittadinanza italiana indicati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, devono considerarsi tassativi e le sole circostanze concrete che legittimano la proroga del termine massimo per la conclusione del procedimento, prevedendo altresì che per l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 91 del 1992 sia previsto sempre il termine di due anni, trascorso il quale in mancanza di rigetto l'istanza deve ritenersi accolta;

   8) le procedure telematiche di presentazione delle domande in materia di cittadinanza, anche con previsione dei rimedi in caso di malfunzionamento e di modalità certe anche a tutela del richiedente;

   9) la previsione che sia sempre consentita eventuale integrazione documentale prima che l'amministrazione emetta un provvedimento di inammissibilità;

   10) la facoltà degli interessati di servirsi ai fini della presentazione delle domande di cittadinanza degli istituti di patronato e assistenza regolati dalla legge 30 marzo 2011, n. 152, nei confronti di cittadini italiani e stranieri in Italia e all'estero, anche sulla base di convenzioni col Ministero dell'interno;

   11) l'acquisto della cittadinanza dei nati in Italia da figli di genitori entrambi apolidi, previste nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avvenga in ogni caso per il figlio nato in Italia da genitori entrambi apolidi, anche se l'apolidia di uno o di entrambi i genitori sia riconosciuta dopo la nascita in Italia e in quest'ultima ipotesi la cittadinanza italiana del figlio, anche se riconosciuta dopo la nascita, decorra comunque fin dalla nascita;

   12) l'attuazione, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base al quale l'assenza occasionale e temporanea del minore dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza, nonché delle norme dello stesso decreto legislativo e della legge 7 aprile 2017, n. 47, in modo che eventuali interruzioni temporanee della regolarità del soggiorno durante la minore età non precludono l'acquisto della cittadinanza se è comunque dimostrata la presenza del minore straniero in Italia, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.