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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.51. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
2.51.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso dei requisiti previsti dalle citate disposizioni e abbia risieduto legalmente e ininterrottamente nel territorio nazionale.
  2-ter. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro il venticinquesimo anno di età. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.