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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Norma transitoria)

  1. In via transitoria le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri o apolidi maggiorenni che abbiano già maturato tutti i requisiti da essa previsti prima della sua entrata in vigore, e abbiano soggiornato legalmente negli ultimi cinque anni sul territorio nazionale. La domanda può essere presentata dall'interessato all'ufficiale di stato civile entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì anche agli stranieri o apolidi che, al momento della sua entrata in vigore, hanno frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici, così come previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), che sono arrivati in Italia dopo il compimento del dodicesimo anno e prima di conseguire la maggiore età e che hanno soggiornato legalmente negli ultimi cinque anni sul territorio nazionale. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, se ancora minorenne, da uno dei genitori legalmente soggiornanti all'ufficiale di stato civile entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.