stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.7.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «è cittadino per nascita» sono sostituite dalle seguenti: «Acquisisce la cittadinanza per nascita»;

   0a-bis.) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. nei casi di cui al comma 1, la cittadinanza si acquisisce con l'iscrizione, compiuta da uno dei genitori all'anagrafe italiana, ovvero all'AIRE, se questi risiedono all'estero.
   2-ter. Nel caso in cui i genitori non abbiano provveduto all'iscrizione del figlio, di cui al comma 2-bis, questi, al compimento della maggiore età, in ogni momento, può richiedere autonomamente l'iscrizione ai fini della acquisizione della cittadinanza italiana.»;

   0a-ter.) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Lo straniero o l'apolide, del quale uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia stato cittadino per nascita, acquisisce la cittadinanza italiana a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, ovvero, se residente all'estero, presso la competente sezione AIRE, da annotare nel registro dello stato civile.».