stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.633. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.633.
(irriferibile, limitatamente alla lettera b))

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo straniero e l'apolide possono acquistare la cittadinanza se ne fanno dichiarazione presentata all'ufficiale di stato civile del comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge allorché abbiano mantenuto il soggiorno regolare in Italia fin dall'inizio dell'ultimo ciclo scolastico completato che avevano iniziato in Italia durante la minore età e si trovino in una delle seguenti situazioni:

   a) durante la minore età si trovavano nelle condizioni indicate nell'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge;

   b) durante la minore età e gli studi compiuti si trovavano nelle condizioni indicate nell'articolo 4, comma 2-quater, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge;

   c) durante la minore età il genitore ha presentato la domanda di acquisizione della cittadinanza italiana che è stata ottenuta dopo che il figlio convivente aveva compiuto la maggiore età e non ha potuto fruire delle norme previste nell'articolo 23-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge.