Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«2. Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1, gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata della documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».