Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17
1. I cittadini italiani, nati in Italia, che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».