Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 9.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «B1» è sostituita con la seguente: «B2»;
2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«1-bis. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua, della cultura e della Costituzione italiane.
1-ter. Il Governo individua, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, comprese le modalità per la verifica, in forma sia scritta che orale, di conoscenza della lingua, della cultura e della Costituzione italiane.»