Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-ter) All'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o le dichiarazioni concernenti i minori, nonché per le dichiarazioni concernenti l'acquisto della cittadinanza presentate nelle ipotesi indicate all'articolo 4».