Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel territorio della Repubblica, un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo, presso istituti scolastici appartenente al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale».