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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.407. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.407.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la condanna per un delitto non colposo; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore a sei mesi da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;»;

    2) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non preclude l'acquisto della cittadinanza il caso di condanna per delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non superiore nel massimo a due anni di reclusione sola o congiunta con pena pecuniaria quando sia intervenuta riabilitazione. Per i reati di cui ai titoli V, XI e XII del codice penale, la preclusione per l'acquisto della cittadinanza viene meno decorsi sette anni dalla data di riabilitazione.».