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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.30. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.30.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il minore straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente e concluso positivamente il primo ciclo di istruzione nel territorio nazionale presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale può acquistare la cittadinanza italiana. Può acquistare altresì la cittadinanza il minore straniero che ha fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, fino al compimento del sedicesimo anno di età, e concluso positivamente uno o più cicli scolastici nel territorio nazionale.