Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso legalmente entro il decimo anno di età, e che ininterrottamente abbia risieduto sul territorio nazionale e frequentato almeno due cicli d'istruzione secondo il sistema scolastico italiano, può al compimento della maggiore età avanzare istanza di cittadinanza italiana.».