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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.18.

  Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, almeno due cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, al compimento del diciottesimo anno di età acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Per l'acquisto della cittadinanza ai sensi del presente comma non si applica il requisito reddituale. Si applica l'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.».