Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime condizioni di cui al presente comma, acquista la cittadinanza il minore straniero che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente e concluso con esito positivo, nel territorio nazionale, percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale devono garantire ai fini dell'idoneità al rilascio della cittadinanza.