Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è precluso, se le persone, da cui l'istante dichiara di avere ottenuto la cittadinanza in applicazione di disposizioni che ne prevedono la trasmissione automatica, non hanno esercitato alcun diritto o dovere derivante dallo stato di cittadino. Per le persone decedute in data anteriore all'iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile della Repubblica, il mancato esercizio dei diritti e dei doveri è presunto.».