Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«1-bis. È cittadino:
a) la donna cittadina italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato prima del 1° gennaio 1948;
c) i figli di padri o di madri cittadini, anche se nati prima del 1° gennaio 1948».