Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore di cui all'articolo 1, condannato per un delitto non colposo, per il quale la legge preveda una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, è interdetto dall'acquisto della cittadinanza per un periodo di tre anni dall'estinzione della pena.