Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore di cui all'articolo 1 condannato per un delitto colposo per il quale la legge preveda una pena superiore nel suo massimo a due anni, è interdetto dall'acquisto della cittadinanza per un periodo di tempo di un anno dall'estinzione della condanna.