Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il minore di cui all'articolo 1 condannato per un reato di cui al Libro II, Titolo I del codice penale, è interdetto dall'ottenimento della cittadinanza per un lasso di tempo non inferiore a due anni dall'estinzione della pena comminata.