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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'ottenimento della cittadinanza è interdetto al minore di cui all'articolo 1, se egli riporta una condanna per un reato ai sensi del Libro II, Titolo XII del codice penale. Tale interdizione ha effetto per una durata non inferiore alla durata della pena comminata per lo stesso reato.