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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.028. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.028.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

   1. I cittadini italiani che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore.
   2. Può chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana con la medesima procedura di cui al comma 1 la donna italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948.
   3. Il figlio della donna di cui al comma 2, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, può chiedere l'acquisto della cittadinanza italiana, secondo la procedura di cui al comma 1.».

ex 1.639