Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche alle norme sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9.1, comma 1, primo periodo, le parole: «non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)»;
b) all'articolo 9.1, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'atto della presentazione dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della emanazione del provvedimento di concessione»;
c) all'articolo 9-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dal primo periodo»;
d) all'articolo 9-ter, comma 1, le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse.