Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 17.
1. I cittadini italiani che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore.».