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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.024. in I Commissione in sede referente riferita al C. 105

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2022  [ apri ]
1.024.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione del regolare soggiorno)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-quater.
(Permesso di soggiorno per radicamento)

   1. Al fine di promuovere il regolare soggiorno e tutelare il diritto all'unità familiare, al cittadino straniero presente nel territorio dello Stato in condizione di irregolarità giuridica che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile e sociale del Paese è rilasciato il permesso di soggiorno per radicamento, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro. Il radicamento dello straniero è desumibile da elementi quali la presenza di figli minori sul territorio o altri legami familiari, l'immediata disponibilità di un contratto di lavoro o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive. A tal fine, i predetti cittadini devono aver svolto in precedenza attività di lavoro comprovata secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 2.
   2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per radicamento e al rinnovo dello stesso, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza, i casi di esclusione per motivi penali nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.
   3. Non sono ammessi in ogni caso alla procedura prevista dal comma 1 i cittadini stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.».